DISPUTA GARA A PORTE CHIUSE

( PROVVEDIMENTO GIUSTIZIA SPORTIVA )

a) Ogni società può far entrare nelle struttura sportiva un massimo di 30 tesserati,ivi compresi coloro che figureranno nella distinta di gara;
b) Sono ammessi all’interno dello stesso impianto coloro che sono in possesso della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell’adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;
c) Devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all’Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell’emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera,secondo le norme vigenti;
d) Sono consentiti gli accrediti di operatori radio-televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dal Comitato Regionale;
e) Può accedere all’impianto personale appartenente alle Forze dell’Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente /Ufficiale di P.S. o P.G. anche se non in servizio o in divisa;
f) Le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse,debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto;
g) Le società oggetto del provvedimento restrittivo,alla pubblicazione dell’atto sul comunicato ufficiale,debbono darne tempestiva apposita comunicazione:
1) alle Forze dell’Ordine del Comune ove si disputa la gara;
2) al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l’impianto;
3) all’ufficio S.I.A.E. di zona;
Si raccomanda la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni,rappresentando che eventuali inadempienze saranno sanzionate a termini regolamentari.